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Come vengono nominati i Presidenti e i Segretari di Seggio elettorale

I Presidenti di seggio elettorale vengono nominati dalla Corte d'Appello di Roma, individuando le persone dall'Albo comunale dei Presidenti di seggio. I Segretari di seggio elettorale vengono nominati direttamente dai Presidenti di seggio tra gli elettori del Comune aventi almeno il titolo di studio di scuola media superiore.

Chi può ricoprire il ruolo di Presidente e di Segretario di seggio elettorale?

Può svolgere il compito di Presidente di seggio elettorale qualunque cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali del Comune, e che risulti iscritto nell'apposito Albo degli scrutatori di seggio elettorale.

Il ruolo di Segretario può essere ricoperto da un qualunque cittadino italiano iscritto nelle liste elettorali del Comune, avente almeno il titolo di studio di scuola media superiore.

Chi nomina i Presidenti e i Segretari di seggio elettorale?

I Presidenti di seggio elettorale sono nominati dalla Corte d'appello di Roma tra i cittadini iscritti nell'apposito Albo comunale, prioritariamente tra coloro che abbiano già svolto le medesime funzioni in elezioni precedenti.

I Segretari sono nominati direttamente dai Presidenti di seggio.

Quali sono i compiti dei Presidenti di seggio elettorale?

Il Presidente è RESPONSABILE DI TUTTO CIÒ CHE RIGUARDA IL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO: organizzazione, sicurezza, compilazione dei verbali, ecc., e nella sua attività è coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente, e che è nominato dallo stesso Presidente.

Potestà di decisione del presidente dell’ufficio di sezione.

Il  presidente  decide,  udito  in  ogni  caso  il  parere  degli  scrutatori,  sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengano presentati nonché sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.
La sua decisione, peraltro, è provvisoria. Infatti il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è demandato all’Ufficio comunale per il Referendum.
Inoltre le decisioni del presidente dell’ufficio di sezione relative ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati vengono riesaminate dall’Ufficio comunale per il Referendum.

Poteri di polizia spettanti al presidente dell’ufficio di sezione.

Il presidente è investito dei poteri di polizia dell’adunanza: a tal fine egli può disporre degli agenti della Forza pubblica per far espellere o arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni o commettano reato (art. 44, primo comma, del testo unico n. 361).

Di regola, la Forza pubblica non può entrare nella sala della votazione senza richiesta del presidente; però, in caso di tumulti o di disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono entrare  nella  sala  e  farsi  assistere  dalla  Forza  pubblica  anche  senza  richiesta  del presidente (art. 44, secondo e terzo comma, del testo unico n. 361).
Gli  ufficiali  giudiziari  possono  accedere  nella  sala  per  notificare  al  presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione (art. 44, quarto comma, del testo unico n. 361)

Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa — e deve, quando tre scrutatori ne facciano richiesta — disporre che la Forza pubblica entri e resti nella  sala  della  votazione anche prima che comincino le operazioni (art.  44, quinto comma, del testo unico n. 361).
Quando il presidente abbia giustificato timore che il regolare procedimento delle operazioni di votazione possa essere turbato, dispone, con ordinanza motivata, uditi gli scrutatori, che gli elettori che abbiano votato escano dalla sala e vi rientrino solamente dopo la chiusura della votazione (art. 44, settimo comma, del testo unico n. 361).

Il presidente può anche disporre che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nell’espressione del voto o non rispondano all’invito di restituire la scheda o le schede  riempite, siano allontanati dalle cabine previa restituzione delle schede stesse e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di tali decisioni del presidente è dato atto nel processo verbale (art. 44, ultimo comma, del testo unico n. 361).

Nei riguardi della polizia esterna della sala della votazione, il presidente, per assicurare il libero accesso degli elettori al locale in cui è situata la sezione e per impedire che si formino assembramenti anche nelle strade adiacenti, può  fare  tutte  le  richieste  che  ritenga  opportune  sia  alle  autorità  civili  sia  alle Forze dell’ordine, i quali sono tenuti ad ottemperarvi (art. 44, sesto comma, del testo unico n. 361).

Quali sono i compiti dei Segretari di seggio elettorale?

Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del seggio; in particolare egli provvede alla compilazione del verbale e del relativo estratto, alla registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle schede votate, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla confezione dei plichi. Il Segretario non è parificato agli scrutatori pertanto gli è precluso esprimere pareri. Egli svolge esclusivamente funzioni di organo che attesta i fatti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Qual è il compenso di Presidenti e Segretari?

I Presidenti e i Segretari di seggio elettorale hanno diritto a ricevere un compenso, che varia dalla tipologia di elezione . I compensi corrisposti ai lavoratori per le giornate di partecipazione ai seggi non sono assoggettati a contribuzione previdenziale né a prelievo fiscale. In ordine alle ritenute erariali; si fa presente che l’art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

Ogni membro del seggio elettorale, qualora fosse un lavoratore dipendente, ha inoltre diritto al riposo compensativo, ovvero ad un giorno di riposo per ogni giorno in cui è stato impegnato ai seggi, se tale giorno per la sua attività non risulta essere lavorativo.

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